Le disposizioni previste dal decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157, e successive modificazioni sono estese ai mutilati ed invalidi per causa di servizio ordinario, militare e civile, assistiti dall'Opera nazionale invalidi di guerra a norma della legge 5 maggio 1961, n. 423, infermi di mente per causa di servizio, anche per quanto riguarda la ritenuta di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1175.
Testo vigente dal 28 maggio 1965
