Il servizio, anche se non di ruolo o non in pianta stabile ne' continuativo, prestato dal personale assunto ai sensi dell'articolo 1 e riscattabile, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, ai sensi, rispettivamente, delle leggi 26 maggio 1966, n. 372, e 6 dicembre 1965, n. 1368. Lo stesso personale ha facolta' di optare, entro sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di assunzione, per il trattamento previdenziale in atto, qualora questo sia costituito da assicurazioni sociali obbligatorie gestite dall'INPS. L'opzione fatta e' definitiva e deve considerarsi valida anche con il passaggio in ruolo organico. La disposizione del primo comma e' estesa al personale di cui all'articolo 64, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479.

Testo vigente dal 27 marzo 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-03-09;98~art3 · fonte su Normattiva