I cittadini italiani che alla data del 30 giugno 1969 prestavano da almeno un anno la loro opera nel territorio nazionale alle dipendenze di organismi militari della Comunita' atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, e che successivamente siano stati o siano licenziati in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione degli organismi medesimi sono assunti a domanda, se in possesso dei prescritti requisiti, nelle categorie non di ruolo di cui alla tabella I annessa al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, o in categorie salariali non di ruolo corrispondenti a quelle previste per gli operai di ruolo dalla legge 5 marzo 1961, n. 90, e successive modificazioni, in relazione al titolo di studio posseduto e alla diversa natura delle mansioni prevalentemente svolte nel biennio anteriore al 30 giugno 1969 o nel minore periodo di servizio prestato anteriormente alla stessa data. Al personale assunto nelle categorie impiegatizie sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, salvo quanto previsto al successivo quarto comma. L'assunzione degli operai non di ruolo di cui al primo comma e' a tempo indeterminato. Al compimento di un periodo di servizio lodevole ed ininterrotto di anni sei, ridotto a due per le categorie indicate nel quarto comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, gli interessati sono collocati nella corrispondente categoria del ruolo organico degli operai dell'Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, cui vengono assegnati ai sensi dell'articolo 2, prescindendosi dal limite di eta'. L'inquadramento nei ruoli organici del personale di cui ai precedenti commi avverra' in soprannumero in quanto occorra.

Testo vigente dal 27 marzo 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-03-09;98~art1 · fonte su Normattiva