Provvidenze per l'assistenza psichiatrica

Art. 9 — Garanzia per l'assunzione dei mutui

La Cassa depositi e prestiti e gli enti ed istituti pubblici autorizzati a concedere mutui garantiti da delegazioni ai comuni e alle province possono concedere mutui anche agli enti pubblici da cui dipendano ospedali psichiatrici per la costruzione di nuovi ospedali, l'ampliamento, la trasformazione e l'ammodernamento degli ospedali esistenti, nonche' per l'acquisto delle relative attrezzature di primo impianto. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, saranno definite le modalita' relative al conferimento delle delegazioni. Gli enti di previdenza sono autorizzati, nei limiti del 10 per cento delle disponibilita' investibili in beni patrimoniali, a concedere mutui agli enti da cui dipendano ospedali psichiatrici.

Testo vigente dal 20 aprile 1968

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;431~art9 · fonte su Normattiva