Le Regioni, le Province, i Comuni e le Amministrazioni degli ospedali clinicizzati per fronteggiare i contributi che deliberino di apportare alle spese di cui all'articolo precedente possono contrarre mutui, il cui ammortamento, per capitali ed interessi, e' a carico degli Enti stessi. I finanziamenti a favore degli Enti suindicati sono effettuati dalla Cassa depositi e prestiti con criteri di assoluta priorita'. Le Casse di risparmio e le altre Aziende di credito indicate nell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, sono autorizzate a concedere anche in deroga ai propri statuti i mutui di cui ai precedente articolo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a concedere, con proprio decreto, la garanzia dello Stato sui mutui previsti dai precedenti commi. Qualora i mutui non siano contratti con la Cassa depositi e prestiti, lo Stato interviene per l'ammortamento di mutui contratti con altri Istituti, ((con contributi pari alla misura del 2 per cento degli interessi)). Gli Enti che abbiano ottenuto mutui garantiti dallo Stato sono tenuti ad affidare il servizio di tesoreria ad una delle Aziende di credito previste dal citato articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 13 settembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art21 · fonte su Normattiva