Ai fini dell'applicazione degli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, nonche' degli articoli 5, 6 e 20 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le emittenti di radiodiffusione sonora di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall'articolo 7 della presente legge, sono equiparate alle imprese di giornali quotidiani. Alla lettera a) del primo comma dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, dopo la parola: "teletrasmissione" sono aggiunte le seguenti: "e degli impianti di alta e bassa frequenza delle imprese di radiodiffusione sonora". Al secondo comma dell'articolo 32 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 20 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e' aggiunta la seguente lettera: "n) un rappresentante degli editori radiofonici".
Testo vigente dal 27 agosto 1990
