Ai sensi della presente legge le agenzie di stampa e di informazione radiofonica nazionale sono tali allorche':
- a)siano dotate di una struttura redazionale adeguata a consentire una autonoma produzione di servizi e notiziari relativamente all'intero territorio nazionale;
- b)siano collegate in abbonamento a non meno di 30 emittenti radiofoniche distribuite in almeno 12 regioni;
- c)abbiano registrato la testata presso il competente tribunale con la qualifica di agenzia quotidiana di informazione per la stampa o analoga;
- d)emettano notiziari quotidiani, annualmente in numero non inferiore a mille. Le agenzie di informazione radiofonica di cui al comma 1 sono equiparate alle agenzie di stampa di cui al secondo comma dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e a quelle definite dal comma 3 dell'articolo 16 della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Le agenzie di informazione radiofonica di cui al comma 1 del presente articolo sono soggette agli obblighi di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 27 agosto 1990
