Le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono prorogate per il quinquennio 1991-1995. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1991 al 2000.
Testo vigente dal 27 agosto 1990
