Art. 5 — Autorizzazione di spesa
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 e' autorizzata la spesa di lire 140 miliardi nel 2001, 170 miliardi nel 2002, 90 miliardi nel 2003, e di 40 miliardi a decorrere dal 2004 fino ad esaurimento della liquidazione degli indennizzi ai sensi dell'articolo 3.
Testo vigente dal 21 aprile 2001
