Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 e' autorizzata la spesa di lire 140 miliardi nel 2001, 170 miliardi nel 2002, 90 miliardi nel 2003, e di 40 miliardi a decorrere dal 2004 fino ad esaurimento della liquidazione degli indennizzi ai sensi dell'articolo 3.

Testo vigente dal 21 aprile 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-03-29;137~art5 · fonte su Normattiva