Provvidenze per l'industria cantieristica navale

Art. 7 — Termine di ultimazione dei lavori di nuove costruzioni navali

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 gennaio 1976 al 21 giugno 1978. Leggi il testo vigente →

Le costruzioni navali per le quali sia stata chiesta la concessione del contributo devono essere ultimate entro 24 mesi dal loro inizio. Il termine di cui innanzi puo' essere prorogato dal Ministro per la marina mercantile ove ne sia fatta richiesta prima della scadenza e venga accertato che la inosservanza e' dovuta a causa non imputabile al cantiere ovvero a ragioni esclusivamente d'ordine tecnico in relazione al tipo e alle caratteristiche della costruzione navale. L'inosservanza del termine di ultimazione dei lavori determina la decadenza del contributo. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 1975, n. 720

2

La L. 23 dicembre 1975, n. 720 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la validita' delle disposizioni del titolo I e degli articoli 16, 17, 18 e 25 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, e' prorogata al 31 dicembre 1977.

Testo in vigore dal 20 gennaio 1976 al 21 giugno 1978

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-12-27;878~art7 · fonte su Normattiva