Alla copertura della spesa prevista dai precedenti articoli 1 e 3 verra' provveduto per l'esercizio finanziario 1960-61, mediante riduzione, per corrispondenti importi, degli stanziamenti di cui rispettivamente ai capitoli n. 278 e n. 193 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 21 dicembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-12-06;1520~art4 · fonte su Normattiva