Art. 1 — Finalità della legge
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L'intervento pubblico ordinario inteso a conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e di equilibrato sviluppo territoriale e settoriale della ricettivita' alberghiera e turistica, fissati dal programma economico nazionale, nonche' dai piani poliennali di coordinamento previsti rispettivamente per il Mezzogiorno e le zone depresse e montane del centro-nord, dalle leggi 26 giugno 1965, n. 717, e 22 luglio 1966, n. 614, e' regolato dalle disposizioni della presente legge.
Testo in vigore dal 9 aprile 1968 al 21 giugno 2011
