Provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettivita' alberghiera e turistica
Art. 10 — Rapporti con altre norme
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 aprile 1968 al 21 giugno 2011. Leggi il testo vigente →
E' fatto divieto di cumulo delle provvidenze previste dalla presente legge con quelle della legge 26 giugno 1965, n. 717 e della legge 22 luglio 1966, n. 614.
Testo in vigore dal 9 aprile 1968 al 21 giugno 2011
