Provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettivita' alberghiera e turistica
Art. 12 — Concessione delle provvidenze
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 aprile 1968 al 21 giugno 2011. Leggi il testo vigente →
I contributi sono concessi con provvedimenti del Ministro per il turismo e lo spettacolo, previo parere di una commissione nominata con suo decreto e composta da:
- 1)il direttore generale del turismo;
- 2)un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord;
- 3)un rappresentante degli enti provinciali per il turismo;
- 4)un rappresentante dell'Unione nazionale delle province italiane;
- 5)un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani;
- 6)un rappresentante dell'Unione nazionale delle camere di commercio;
- 7)un rappresentante delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;
- 8)un rappresentante della Federazione delle associazioni italiane alberghi e turismo (FAIAT);
- 9)un rappresentante della Federazione italiana delle associazioni degli uffici viaggio e turismo (FIAVET);
- 10)un rappresentante della Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE);
- 11)un rappresentante di organizzazione operante senza fine di lucro per lo sviluppo del turismo dei giovani e dei lavoratori;
- 12)un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore alberghiero;
- 13)tre esperti in materia turistica. La commissione e' presieduta dal Ministro per il turismo e lo spettacolo che puo' delegare il Sottosegretario di Stato. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione. La commissione dura in carica due anni. Possono essere richiesti pareri alle associazioni od enti interessati allo sviluppo turistico nazionale. Per i contributi destinati ad iniziative da realizzarsi nel territorio delle regioni autonome a statuto speciale si procede d'intesa con la regione interessata. Con il provvedimento di concessione del contributo si stabiliscono i termini entro i quali le opere debbono essere iniziate ed ultimate.
Testo in vigore dal 9 aprile 1968 al 21 giugno 2011
