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I contributi sono concessi con provvedimenti del Ministro per il turismo e lo spettacolo, previo parere di una commissione nominata con suo decreto e composta da:

  • 1)il direttore generale del turismo;
  • 2)un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord;
  • 3)un rappresentante degli enti provinciali per il turismo;
  • 4)un rappresentante dell'Unione nazionale delle province italiane;
  • 5)un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani;
  • 6)un rappresentante dell'Unione nazionale delle camere di commercio;
  • 7)un rappresentante delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;
  • 8)un rappresentante della Federazione delle associazioni italiane alberghi e turismo (FAIAT);
  • 9)un rappresentante della Federazione italiana delle associazioni degli uffici viaggio e turismo (FIAVET);
  • 10)un rappresentante della Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE);
  • 11)un rappresentante di organizzazione operante senza fine di lucro per lo sviluppo del turismo dei giovani e dei lavoratori;
  • 12)un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore alberghiero;
  • 13)tre esperti in materia turistica. La commissione e' presieduta dal Ministro per il turismo e lo spettacolo che puo' delegare il Sottosegretario di Stato. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione. La commissione dura in carica due anni. Possono essere richiesti pareri alle associazioni od enti interessati allo sviluppo turistico nazionale. Per i contributi destinati ad iniziative da realizzarsi nel territorio delle regioni autonome a statuto speciale si procede d'intesa con la regione interessata. Con il provvedimento di concessione del contributo si stabiliscono i termini entro i quali le opere debbono essere iniziate ed ultimate.

Testo in vigore dal 9 aprile 1968 al 21 giugno 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-12;326~art12 · fonte su Normattiva