Art. 15 — Inizio delle opere ed impianti
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I mutui e i contributi di cui al precedente articolo 3 possono essere concessi per opere ed impianti da iniziare dopo l'entrata in vigore della presente legge. I mutui ed i contributi possono essere concessi anche per le opere ed impianti iniziati prima della data suddetta, purche' sia stata presentata domanda di contributo in base agli articoli 1, 2 e 7 della precedente legge 15 febbraio 1962, n. 68, ed anche per le opere iniziate dopo il 30 giugno 1966, purche' sia presentata domanda entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 9 aprile 1968 al 21 giugno 2011
