Art. 17 — Vincolo di destinazione
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Gli immobili di cui alle lettere a) e c) del precedente articolo 2, finanziati ai sensi della presente legge, sono vincolati alla loro specifica destinazione per tutta la durata del mutuo. Il vincolo e' reso pubblico mediante trascrizione presso il competente ufficio dei registri immobiliari a carico dei beneficiari, previa l'osservanza di quanto prescrive il primo comma dell'articolo 16 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452. Il Ministro per il turismo e lo spettacolo puo' tuttavia autorizzare con proprio decreto, anche prima della scadenza del mutuo, il mutamento della destinazione quando sia dimostrata l'impossibilita' o la non convenienza della destinazione stessa; il mutamento della destinazione e' subordinato alla estinzione totale anticipata del mutuo. Per le altre iniziative previste dall'articolo 2 lettere b), d), e) ed f) i beneficiari delle provvidenze accordate ai sensi della presente legge debbono obbligarsi a mantenere la continuita' della destinazione dell'opera realizzata per tutta la durata dell'operazione di credito: in caso di mutamento di destinazione delle opere, il Ministro per il turismo e lo spettacolo disporra' la revoca delle provvidenze concesse. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma del presente articolo il Ministro per il turismo e lo spettacolo disporra' per il recupero della parte dei contributi eventualmente gia' erogati.
Testo in vigore dal 9 aprile 1968 al 21 giugno 2011
