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L'imposta di registro per gli acquisti di aree edificabili e di immobili, contemplati dall'articolo 2 della presente legge, gia' costruiti o in costruzione, e' dovuta nella misura ridotta del 4 per cento prevista dall'articolo 44 del decreto-legge 15 marzo 1965, numero 124 convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 9 aprile 1968 al 21 giugno 2011

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-12;326~art18 · fonte su Normattiva