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Le provvidenze previste dalla presente legge possono essere accordate anche a persone fisiche e giuridiche appartenenti a Stati esteri. In tal caso trovano applicazione le disposizioni di legge sugli investimenti dei capitali esteri in Italia.

Testo in vigore dal 9 aprile 1968 al 21 giugno 2011

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-12;326~art19 · fonte su Normattiva