Provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettivita' alberghiera e turistica
Art. 19
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Le provvidenze previste dalla presente legge possono essere accordate anche a persone fisiche e giuridiche appartenenti a Stati esteri. In tal caso trovano applicazione le disposizioni di legge sugli investimenti dei capitali esteri in Italia.
Testo in vigore dal 9 aprile 1968 al 21 giugno 2011
