Art. 7 — Fondo centrale di garanzia
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 aprile 1968 al 20 luglio 1993. Leggi il testo vigente →
Qualora l'istituto di credito non riconosca valide o capienti le garanzie per i mutui di cui al secondo comma del precedente articolo 6, destinati alla realizzazione di opere comportanti investimenti d'importo non superiore a 30 milioni di lire, puo' essere accordata la garanzia sussidiaria entro il limite massimo del 50 per cento delle perdite accertate. E' costituito presso la sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico della Banca nazionale del lavoro un fondo centrale di garanzia per la copertura degli oneri derivanti dalla garanzia sussidiaria di cui al comma precedente, nonche' degli oneri connessi alla garanzia di cui all'articolo 19 del regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, e all'articolo 10 della legge 29 luglio 1949, n. 481. Le dotazioni finanziarie del fondo previsto dal precedente comma sono costituite:
- a)dalle disponibilita' di cui al fondo speciale previsto dal regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, che e' soppresso;
- b)dalle disponibilita' di cui al fondo particolare costituito ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 481, che e' soppresso;
- c)dalle somme previste dall'articolo 3 lettera a) della legge 4 marzo 1958, n. 174, fino a che il fondo centrale di garanzia non abbia raggiunto l'importo di lire 7 miliardi;
- d)dalle somme per interessi maturati sulle disponibilita' del fondo;
- e)dal 50 per cento delle eventuali somme recuperate dagli istituti finanziatori nei confronti dei mutuatari dopo l'avvenuta operativita' della garanzia sussidiaria del fondo stesso. La garanzia prevista dai precedenti commi e' concessa dal consiglio di amministrazione della sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico della Banca nazionale del lavoro, su proposta della commissione di cui al successivo articolo 12 della presente legge, previo accertamento della capacita' tecnicoprofessionale del richiedente e della sua impossibilita' di offrire in garanzia altri beni oltre le attrezzature od opere oggetto del finanziamento.
Testo in vigore dal 9 aprile 1968 al 20 luglio 1993
