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Ai soggetti pubblici e privati indicati nell'articolo 2 della presente legge, che non intendano o non possano usufruire dei mutui a tasso agevolato, possono essere concessi contributi annuali diretti sull'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile per durata ed entita' uguali a quelle previste per i mutui di cui all'articolo 3 della presente legge. La misura massima dei contributi annuali e' determinata:

  • a)nell'1,50 per cento nei casi previsti dal precedente articolo 3, lettera a), nell'1,75 per cento nei casi previsti dalle lettere b) e c) dello stesso articolo e nell'1 per cento nei casi riguardanti l'arredamento od il rinnovo dell'arredamento;
  • b)nel 2,50 per cento nei casi previsti dal precedente articolo 3, ultimo comma. E' consentito lo sconto presso istituti finanziari dei contributi previsti dal presente articolo.

Testo in vigore dal 9 aprile 1968 al 21 giugno 2011

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-12;326~art9 · fonte su Normattiva