Art. 1 — Ambito di applicazione della legge
Le disposizioni previste dalla presente legge si applicano ai trasferimenti di fondi rustici e annessi fabbricati situati in Comuni classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, qualunque sia la loro estensione e il reddito delle particelle fondiarie. Le suddette disposizioni si applicano anche ai trasferimenti di fondi rustici e annessi fabbricati, situati in altri Comuni, quando il loro reddito dominicale non superi complessivamente le lire 36 mila.
Testo vigente dal 29 novembre 1962
