Le agevolazioni tributarie previste dall'art. 36 della legge 25 luglio 1952, n. 991, si applicano anche per i trasferimenti delle case non situate nel fondo, ed anche censite in catasto fabbricati, quando sia accertato, nei modi stabiliti dall'art. 1 della legge 13 gennaio 1955, n. 21, che l'acquisto e' fatto allo scopo di dotare piccole proprieta' coltivatrici di fabbricati destinati alla abitazione, al ricovero del bestiame, al ricovero e alla custodia dei prodotti, delle sementi, dei concimi, dei mangimi e dei mezzi di coltivazione, alla prima lavorazione dei prodotti. Nei territori montani le norme di cui all'art. 36 della legge 25 luglio 1952, n. 991, si applicano anche ai trasferimenti di proprieta' e agli atti di permuta di fabbricati fatti a scopo di riunire in uno stesso proprietario parti del medesimo fabbricato, quando il valore della parte di fabbricato oggetto del contratto non superi le lire 200.000.

Testo vigente dal 24 ottobre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-05;1154~art3 · fonte del testo