Per l'esecuzione, a totale carico dello Stato, delle opere pubbliche di bonifica previste nel titolo II della legge 25 luglio 1957, n. 595, dipendenti da eccezionali calamita' naturali verificatesi posteriormente all'entrata in vigore della legge medesima, nonche' per opere di prevenzione dei danni da mareggiate o alluvioni, l'autorizzazione di spesa di cui al terzo comma dell'art. 24 della ripetuta legge 25 luglio 1957, n. 595, e' aumentata di lire 4500 milioni.

Testo vigente dal 28 giugno 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-06-24;637~art1 · fonte del testo