Per provvedere alla esecuzione di opere pubbliche di bonifica ed alla concessione di sussidi per opere di miglioramento fondiario e' autorizzata la spesa di 20 miliardi cosi' ripartita:

  • a)per opere pubbliche di bonifica, comprese quelle occorrenti per la revisione degli impianti idrovori ed irrigui, in dipendenza della unificazione delle frequenze a termini della legge 7 dicembre 1942, n. 1745, e le sistemazioni idraulico-forestali nei bacini montani: 11 miliardi;
  • b)per riparazione e costruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte da eventi bellici: 1 miliardo;
  • c)per concessioni di sussidi nella spesa per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario: 8 miliardi. Quando le opere pubbliche di bonifica o di sistemazione idraulico-forestale siano assentite in concessione a Consorzi di bonifica, Enti di colonizzazione o ad Enti comunque forniti di personalita' giuridica pubblica, il Ministero ha facolta' di corrispondere anticipatamente al concessionario una somma non superiore al venti per cento dell'importo complessivo della concessione, nei modi e termini stabiliti dall'art. 12 della legge 23 aprile 1949, n. 165.

Testo vigente dal 30 aprile 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-03-28;266~art1 · fonte del testo