L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 17 ottobre 1957, n. 1007, per la costruzione, sistemazione ed impianti relativi ai campi di aviazione aperti al traffico aereo civile ed agli uffici di controllo statale, nonche' per l'acquisto di attrezzature mobili, e' aumentata di lire 100.000.000.

Testo vigente dal 28 giugno 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-06-24;637~art14 · fonte del testo