L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2 della legge 31 ottobre 1957, n. 1018, per le sistemazioni difensive previste dalla legge 17 luglio 1954, n. 522, modificata dalla legge 25 luglio 1956, n. 859, e' aumentata, per l'esercizio 1957-58, di lire 30.000.000.
Testo vigente dal 28 giugno 1958
