Le spese autorizzate con i precedenti articoli, inscritte negli stati di previsione dei Ministeri competenti per materia, per l'esercizio finanziario 1957-58, vengono fronteggiate con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al successivo articolo.

Testo vigente dal 28 giugno 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-06-24;637~art22 · fonte del testo