Il limite di spesa di lire 2.500.000.000 previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 27 giugno 1957, n. 450, per l'applicazione delle provvidenze di cui al secondo comma dell'art. 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate a causa di pubbliche calamita' e' elevato a lire 2.600.000.000. Il limite di spesa di lire 1.180.000.000 previsto dal secondo comma del citato art. 1 della legge 27 giugno 1957, n. 450, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'art. 7-bis del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' elevato a lire 1.580.000.000.
Testo vigente dal 28 giugno 1958
