Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni.
Testo vigente dal 28 giugno 1958
Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni.
Testo vigente dal 28 giugno 1958
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1958-06-24;637~art3 · fonte del testo