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Gli stanziamenti previsti dalla presente legge e dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073, non utilizzati alla data del 31 dicembre 1965, potranno esserlo negli anni successivi, in deroga alle norme vigenti, ai fini di cui alla loro iscrizione negli stati di previsione.

Testo in vigore dal 28 luglio 1965 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-07-13;874~art12 · fonte su Normattiva