Art. 13 — Autorizzazione alla concessione di mutui
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Con i fondi previsti dagli articoli 1 e 2 e in conformita' delle norme stabilite dall'articolo 8 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, il Consorzio di credito per le opere pubbliche potra' concedere mutui al Tesoro dello Stato per le provvidenze previste dal primo comma dell'articolo 2 della presente legge per quanto si riferisce al secondo comma dell'articolo 14 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, nonche' per quelle previste dall'articolo 4 della presente legge.
Testo in vigore dal 28 luglio 1965 al 16 dicembre 2010
