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All'onere di complessive lire 36.100 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1965, si provvede per milioni 25.400 mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, per milioni 200 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto dall'articolo 7 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, e per milioni 10.500 Con il ricavo dei mutui di cui al precedente articolo 13. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, in propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 28 luglio 1965 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1965-07-13;874~art14 · fonte su Normattiva