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[1]L'esenzione tributaria prevista dall'art. 58 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, si applica anche, per la durata di 25 anni, relativamente ai boschi cedui semplici di proprieta' privata trasformati in fustate e mantenuti in tale coltura secondo piani particolari di trasformazione e conservazione, approvati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste. Se, con la predetta trasformazione, si operi anche la ricostituzione di boschi estremamente deteriorati, la relativa spesa puo' essere ammessa al contributo previsto dall'art. 91 del citato regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. I contributi di cui al precedente comma sono posti a carico della somma annualmente stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e della legge 25 luglio 1952, n. 991.
[2]La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 14 dicembre 1955
[4]GRONCHI
[5]SEGNI - COLOMBO - ANDREOTTI - GAVA - Visto, il Guardasigilli: MORO
Testo in vigore dal 3 gennaio 1956 al 16 dicembre 2010
