Per l'accertamento delle condizioni cui e' subordinata I la concessione prevista, dal precedente art. 15, gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, ove richiesti, rilasceranno apposite attestazioni. Alle provvidenze previste dal citato art. 15 potranno essere ammessi anche i prestiti la cui scadenza sia stata prorogata a termini del secondo comma, dell'articolo 8 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, ed in applicazione di provvedimenti emanati ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 838, nei limiti ed alle condizioni di cui alla presente legge. Ciascuna annualita' o semestralita' di rimborso degli importi ratizzati e' garantita, dai privilegi contemplati dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della legge 5 luglio 1928 n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni. In deroga alle norme vigenti, i privilegi legali che assistono le operazioni autorizzate a termini della presente legge hanno collocazione anteriore rispetto quelli costituiti, in epoca, successiva, a garanzia di prestiti posti in essere per gli scopi di cui all'art. 2 della legge 5 luglio 1925, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni. Il titolo di poziorita' ai fini della collocazione dei privilegi e' costituito dalla data d'iscrizione degli stessi nello schedario regionale istituito ai sensi dell'art. 37 del regolamento alla legge sul credito agrario approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni ed integrazioni. Gli Istituti speciali di credito agrario sono tenuti ad effettuare le occorrenti annotazioni allo schedario predetto nel giorno stesso di ricezione della lettera raccomandata di comunicazioni di avvenuto perfezionamento dell'operazione, compilata a cura dell'Istituto od Ente sovventore. La tassa da bollo sulle cambiali agrarie, rilasciate a termini della, presente legge, e' ridotta alla misura fissa del 0,10 per ogni mille lire o frazione di mille lire indipendentemente dalla loro scadenza o dalla durata delle operazioni. Per la parte non in contrasto con la presente legge sono applicate le norme previste dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

Testo vigente dal 29 luglio 1960

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 77/1969

    Questione infondata
    11 aprile 1969

    Il privilegio sopra i frutti pendenti o raccolti nell'anno di scadenza del prestito, stabilito dall'art. 8 del decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509 (convertito in legge 5 luglio 1928, n. 1760), a favore dell'Istituto mutuante, non viola l'art. 42 della Costituzione, perché è costituito su beni prodotti con l'attività del debitore o con l'utilizzazione del prestito, e per il suo carattere reale può essere fatto valere contro chiunque, non trovando ostacolo l'esercizio di esso nel principio della irrilevanza della res inter alios acta. Riguardo alla durata del privilegio, anche ove si ritenga che essa corrisponda all'anno di calendario successivo alla scadenza del prestito, e che quindi possa essere esercitato sul raccolto di tale anno, anche nel caso che il debitore abbia precedentemente cessato la conduzione del fondo, neppure sotto questo profilo sussiste la violazione dell'art. 42 Cost., perché la disciplina del credito agrario è intesa al conseguimento dei fini di utilità sociale della produzione agricola e del suo incremento, rispetto ai quali si legittimano i limiti ed i vincoli della proprietà privata, inerenti alla "funzione sociale" di essa, e preordinati, per quanto riguarda la proprietà terriera, al fine di "conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali" (art. 44 Cost.). Per le stesse ragioni non contrastano con l'art. 42 della Costituzione le norme di cui agli artt. 15, primo e secondo comma, e 16, secondo, terzo e quarto comma, della legge n. 739 del 1960 (Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali), impugnati in quanto fanno riferimento all'art. 8 del decreto legge n. 1509 del 1927. Comunque le eventuali limitazioni che da esse possono derivare ai diritti dei proprietari non sono costituzionalmente illegittime, perché la detta legge del 1960 fu emanata per far fronte in determinate zone alle conseguenze di calamità naturali verificatesi in quell'anno, anche in conformità al principio costituzionale della solidarietà sociale.

    Art. 42 cost. · Art. 16 Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamita' naturali e provvidenze per le imprese industriali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1960-07-21;739~art16 · fonte su Normattiva