Nella determinazione delle spese per provvedere alla sistemazione dei terreni danneggiati ed agli altri lavori occorrenti per il ripristino della efficienza, dell'azienda sara' computato il lavoro prestato dai componenti della famiglia coltivatrice. Gli affittuari, i mezzadri, i coloni, i compartecipanti, i concessionari, i salariati fissi od occasionali sono preferiti nell'impiego per la esecuzione dei lavori aziendali di ricostruzione fondiaria ed agraria.

Testo vigente dal 29 luglio 1960

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-07-21;739~art3 · fonte su Normattiva