La lettera a) del secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, modificata dall'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 479, e' cosi' ulteriormente modificata: "a) nuove costruzioni, in cantieri nazionali, di navi per la pesca ed il trasporto del pescato, di stazza lorda compresa fra le 10 e le 150 tonnellate". Le disposizioni di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1, si applicano anche alle navi per la pesca ed il trasporto del pescato di stazza lorda superiore alle 150 tonnellate.

Testo vigente dal 10 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-14;389~art7 · fonte su Normattiva