Il primo comma dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, cosi' come modificato dall'articolo 2 della legge 2 febbraio 1974, n. 26, e' sostituito dal seguente: "Le disposizioni della presente legge sono applicabili alle navi a scafo metallico da passeggeri, miste e da carico secco e liquido idonee alla navigazione marittima a scopo commerciale, ai rimorchiatori abilitati alla navigazione oltre le sei miglia dalla costa, alle navi da pesca e per il trasporto del pescato di stazza lorda superiore alle 150 tonnellate nonche' alle navi destinate ad attivita' di ricerca o industriali".

Testo vigente dal 6 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-25;234~art8 · fonte su Normattiva