Le lettere a) e b) dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 479, sono sostituite dalla seguente: "a) nuove costruzioni di navi da pesca, complete o di soli scafi, previa demolizione di vecchi natanti per un tonnellaggio che verra' stabilito dal comitato di cui al successivo art. 3".
Testo vigente dal 13 novembre 1973
