Le lettere a) e b) dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 479, sono sostituite dalla seguente: "a) nuove costruzioni di navi da pesca, complete o di soli scafi, previa demolizione di vecchi natanti per un tonnellaggio che verra' stabilito dal comitato di cui al successivo art. 3".

Testo vigente dal 13 novembre 1973

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-10-16;676~art2 · fonte su Normattiva