Ai fini della vigilanza sulla utilizzazione dei contributi per gli scopi previsti dal titolo I della legge 28 marzo 1968, n. 479, spetta all'Amministrazione della marina mercantile il diritto di ispezionare in qualsiasi momento le imprese pescherecce beneficiarie, a scopo di controllo e di vigilanza sull'effettiva e proficua destinazione dei contributi stessi. Le imprese sono tenute a fornire ogni informazione ed a consentire lo svolgimento di ispezioni che siano ritenute necessarie per l'esercizio di tale controllo.

Testo vigente dal 13 novembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-10-16;676~art4 · fonte su Normattiva