Art. 14 — Regolamento di esecuzione
Con apposito regolamento di esecuzione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, saranno stabilite le norme di applicazione su proposta del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.
Testo vigente dal 27 giugno 1978
