Art. 24 — Norme regolamentari
Le norme regolamentari per l'esecuzione della presente legge sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per la difesa e per le partecipazioni statali. Fino all'emanazione del regolamento previsto dal comma precedente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101, e successive modificazioni e le disposizioni esplicative e adeguative che si rendessero necessarie da emanarsi con decreto del Ministro per la marina mercantile. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 maggio 1978, n. 231
3La L. 25 maggio 1978, n. 231 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti sono prorogate le disposizioni dei titoli I e III della legge 27 dicembre 1973, n. 878, ad eccezione dell'articolo 23 della medesima legge".
Testo vigente dal 21 giugno 1978
