All'onere complessivo di lire 25.500 milioni derivante dalla presente legge, si provvede, per l'anno finanziario 1978, con le somme iscritte al capitolo 1652 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'anno medesimo. Alla dotazione del capitolo, di cui all'articolo 10 della presente legge, si provvede, per l'anno finanziario 1978, mediante riduzione delle somme che, a titolo di rinnovi, figurano iscritte ai capitoli 1652, 1653, 1654 e 7272 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, sulla scorta delle proposte che a tal fine saranno formulate dal Ministro dei trasporti. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 27 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-06-08;297~art17 · fonte su Normattiva