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Agli impiegati ed operai non di ruolo del Ministero della difesa che, nel periodo 1 gennaio 1950-31 dicembre 1959, cessarono dal servizio per mancato rinnovo del contratto di lavoro o si avvalsero dell'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, in previsione della non rinnovazione del contratto di lavoro o in dipendenza di improvviso trasferimento dalle sedi abituali di lavoro a sedi di disagevole risistemazione, e' concesso, dalla data di entrata in vigore della presente legge, un trattamento di pensione pari a quello che sarebbe loro spettato qualora, fino alla data anzidetta, ovvero fino a quella del compimento dei limiti massimi di eta' di cui all'articolo 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, se precedentemente raggiunti, avessero ininterrottamente continuato a prestare servizio presso il Ministero della difesa in posizione di ruolo corrispondente a quella non di ruolo ricoperta all'atto della cessazione dal servizio presso il Ministero medesimo, tenendo conto della normale progressione, giuridica ed economica. Il trattamento di pensione previsto dal precedente comma e' a totale carico dello Stato.

Testo in vigore dal 4 maggio 1971 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1971-03-31;214~art1 · fonte su Normattiva