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Nei confronti del personale che, in applicazione delle precedenti norme, non raggiunge l'anzianita' minima occorrente per il diritto a pensione e nei confronti dei rispettivi aventi diritto, si applica la legge 2 aprile 1958, n. 322, e successive modifiche e integrazioni.
Testo in vigore dal 4 maggio 1971 al 9 ottobre 2010
