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Il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 161, e' ratificato con la seguente modificazione: Art. 1-bis (nuovo). - Le nomine e i trasferimenti di professori universitari hanno decorrenza non anteriore al 1 novembre e non posteriore al 15 dicembre. Il Ministro per la pubblica istruzione puo' tuttavia, su proposta delle Facolta' o scuole interessate, disporre, per circostanze eccezionali, i provvedimenti stessi entro il 10 febbraio.
Testo in vigore dal 31 gennaio 1951 al 22 dicembre 2008
