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Il decreto legislativo 23 novembre 1946, n. 463, e' ratificato con la seguente modificazione: Art. 1. - Dopo le parole: "del presente decreto", sono inserite le parole: "per la cui esecuzione e' previsto un periodo di tempo non superiore ad un anno".
Testo in vigore dal 17 giugno 1950 al 16 dicembre 2010
