Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 giugno 1950 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Il decreto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501, e' ratificato con le seguenti modificazioni: Art. 1. - Gli ultimi due commi sono sostituiti dai seguenti: "Per i lavori appaltati, concessi o comunque affidati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, la revisione dei prezzi e' regolata come segue:
- 1)per i lavori appaltati prima del 15 maggio 1945, l'Amministrazione conserva la facolta' di procedere alla revisione in base alle leggi anteriori ed in conformita' agli eventuali patti contrattuali;
- 2)per i lavori appaltati tra il 15 maggio 1945 ed 15 aprile 1946 se nei contratti relativi e' inserita la clausola della rivedibilita', l'Amministrazione conserva la facolta' di procedere alla revisione in base alle leggi vigenti al momento della stipulazione del contratto. Se invece nei contratti relativi non e' inserita la clausola della rivedibilita', l'Amministrazione ha facolta' di concedere la revisione purche', a suo giudizio, questa sia compatibile con le condizioni particolari del contratto. In tal caso alla revisione stessa l'Amministrazione puo' procedere, a suo insindacabile giudizio, in base alle leggi vigenti al momento della stipulazione del contratto oppure in base ai precedenti commi;
- 3)per i lavori appaltati dopo il 15 aprile 1946 per la cui esecuzione e' previsto un periodo di tempo superiore ad un anno, l'Amministrazione, se nei contratti relativi e' inserita la clausola della rivedibilita', ha facolta' di procedere alla revisione in base al regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1296, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 392. La stessa facolta' puo' essere esercitata per i lavori per la cui esecuzione e' previsto un periodo di tempo superiore ad un anno, appaltati con contratti nei quali non e' inserita la clausola della rivedibilita', purche', a giudizio dell'Amministrazione, la revisione sia compatibile con le condizioni particolari del contratto;
- 4)per i lavori appaltati nello stesso periodo di cui al precedente n. 3), per la cui esecuzione e' previsto un periodo di tempo, non superiore all'anno, l'Amministrazione ha facolta' di procedere alla revisione anche se nei contratti relativi non e' inserita la clausola della rivedibilita', procedendo:
- a)per i lavori appaltati dal Ministero dei lavori pubblici, in base al decreto legislativo 23 novembre 1946, n. 463;
- b)per i lavori appaltati da altre Amministrazioni, a giudizio insindacabile di queste, in base al decreto legislativo 23 novembre 1946, n. 463, oppure in base ai precedenti commi. "Qualora alla determinazione dell'importo revisionale si proceda in base ad analisi tipo con calcolazione percentuale, l'Amministrazione puo' determinare la variazione complessiva della spesa operando soltanto su una parte dei prezzi unitari, purche' l'importo considerato non sia inferiore al 75 per cento del totale e si possa presumere che i restanti prezzi unitari abbiano subito la stessa variazione percentuale determinata per la maggiore aliquota esaminata". Art. 2. - E' aggiunto il seguente comma: "Ove ritenga di dover procedere alla revisione dei prezzi in diminuzione, l'Amministrazione ne da' notizia all'impresa prima che siano approvati gli atti di collaudo". Art. 3. - E' sostituito dal seguente: "E' in facolta' dell'Amministrazione di concedere, sia in corso di esecuzione che a lavori ultimati, acconti sulle somme che prevedibilmente possano spettare agli appaltatori e concessionari in dipendenza della revisione. "Gli acconti non potranno essere superiori al 50% delle somme predette, qualora le medesime siano state determinate sommariamente. Tale misura potra' essere elevata sino all'85 per cento qualora dette somme siano state esattamente determinate in base alle effettive variazioni dei prezzi ovvero in base a percentuale di variazioni ricavate nel modo anzidetto per un precedente periodo contrattuale e risulti che nei periodi successivi i prezzi correnti di mercato non siano diminuiti. "Nel caso di diminuzione dei prezzi e' in facolta' dell'Amministrazione di operare, in corso di esecuzione dei lavori, detrazioni provvisorie in base alle percentuali di diminuzione accertate, salvo conguaglio a lavori ultimati. "Dopo un anno dall'approvazione degli atti di collaudo decorreranno gli interessi legali a favore dell'impresa sull'importo dovuto per la revisione dei prezzi. "Le cooperative di lavoro avranno la precedenza sia per la revisione dei prezzi sia per la corresponsione degli acconti, secondo norme che saranno determinate dalla Amministrazione". Art. 4. - Il primo comma e' sostituito dal seguente: "Contro le determinazioni con le quali la Amministrazione nega o accorda parzialmente la revisione in aumento o dispone la revisione in diminuzione e' ammesso ricorso a norma degli articoli seguenti". Art. 6. - E' sostituito dal seguente: "Le precedenti norme non si applicano ai lavori relativi ad opere pubbliche di competenza delle Amministrazioni dipendenti dai Ministeri dei trasporti e delle poste e telecomunicazioni, nonche' dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici".
Testo in vigore dal 17 giugno 1950 al 16 dicembre 2010
