Art. 2
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[1]Il decreto legislativo 25 luglio 1947, n. 937, e' ratificato con la seguente modificazione:
[2]Articolo unico. - E' sostituito dal seguente: "L'articolo 2 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, e' sostituito, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, dal seguente: I provveditori sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, udito il Consiglio dei Ministri, tra i funzionari in attivita' di servizio di grado non inferiore al 5° appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici. Durante l'incarico i provveditori sono collocati fuori ruolo ed e' loro attribuito il trattamento economico del grado 4° della classificazione del personale dipendente dallo Stato. I provveditori regionali alle opere pubbliche fanno parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici".
Testo in vigore dal 23 marzo 1951 al 16 dicembre 2010
