I commissari straordinari in carica presso le aziende finanziate, i commissari liquidatori, nonche' i Comitati di sorveglianza nominati ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, devono essere riconfermati o sostituiti entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, continuando nella loro funzione fino al provvedimento di riconferma o sostituzione.
Testo vigente dal 27 ottobre 1950
