Per il completamento del programma di riassestamento aziendale di cui all'art. 2, e' autorizzata la concessione di una anticipazione di lire 10 miliardi, sul bilancio del Tesoro, che sara' fronteggiata con le entrate nette di bilancio derivanti dalle operazioni per la emissione del prestito autorizzato con la legge 17 dicembre 1949, n. 905. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. Le anticipazioni fatte al F.I.M. successivamente al 25 maggio 1950, per inderogabili necessita' riconosciuto dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per l'industria e commercio, saranno rimborsate dal Comitato agli istituti finanziatori con precedenza assoluta su altre operazioni, con i fondi di cui al primo comma del presente articolo, fino alla concorrenza di un miliardo e mezzo.

Testo vigente dal 27 ottobre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-10-17;840~art8 · fonte del testo